D&O
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L’obbligo, a carico della società, di garantire gli amministratori od i dipendenti da eventuali azioni di responsabilità civile promosse da terzi è stabilito rispettivamente: - per gli amministratori, da una delibera adottata dall’assemblea ordinaria dei soci; - per i quadri intermedi, dall’articolo 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190 (“il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali.”) - per i dirigenti, dall’articolo 7 del Contratto collettivo di lavoro del 1° dicembre 2000, che prevede che l’azienda debba tenere a proprio carico “l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni, salvo i casi di dolo o colpa grave” I premi assicurativi corrisposti per la stipula di polizze volte a garantire la copertura delle perdite di carattere patrimoniale che gli amministratori e i dipendenti della società dovessero subire in seguito ad azioni di responsabilità civile intentate, nei loro confronti o direttamente nei confronti della società, da soggetti terzi lesi da atti compiuti dagli stessi amministratori o dipendenti nell’esercizio dei loro incarichi e funzioni, fatta eccezione per gli atti dolosi o fraudolenti e al di fuori delle ipotesi in cui gli assicurati abbiano ottenuto profitti o vantaggi personali o ricevuto compensi cui non avevano diritto, non costituiscano fringe benefit e non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei soggetti beneficiari