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RISCHI CATASTROFALI: OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER LE IMPRESE


La Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-112, della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023) ha stabilito che entro il 31 dicembre 2024 le imprese dovranno stipulare una polizza assicurativa per i danni causati da eventi catastrofali, al fine di garantire una maggior resilienza e sicurezza per le imprese danneggiate, in un contesto caratterizzato da eventi catastrofali sempre più frequenti, allineando l’Italia ad altri Paesi Europei.

 

Obbligo della polizza contro i danni da eventi catastrofali: a quali imprese si rivolge

L'obbligo di stipulare una polizza contro i rischi derivanti dagli eventi catastrofali si rivolge a tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice civile. 

Inoltre, le imprese utilizzatrici di beni altrui (Leasing – immobili in locazione) saranno tenute alla copertura assicurativa qualora il proprietario dei beni non fosse assicurato. 

 

Rischi assicurati

I rischi assicurati nell'ambito del nuovo obbligo assicurativo riguardano danni causati da eventi catastrofali naturali, in particolare, le coperture devono riguardare danni causati da:

·      Terremoti

·      Alluvioni

·      Frane

·      Inondazioni ed esondazioni

Vera new entry nel settore assicurativo, è stato inoltre introdotto l’obbligo di assicurare il terreno inteso come bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche ad una condizione pari a quella precedente all’evento.

 

Norme previste dalla Legge 213/2023 (legge di bilancio 2024)

·       Vengono previste tre fasce che determinano i limiti di copertura e scoperti.

·       I valori da assicurare sono a valore intero per Fabbricati e Macchinari, per i Terreni a primo assoluto

·       La determinazione del danno viene effettuato con valore di ricostruzione a nuovo per i Fabbricati e di rimpiazzo per Macchinari.

·       Erogazione di anticipo pari al 30% del danno catastrofale, al fine di consentire alle imprese di accedere tempestivamente a risorse essenziali per una rapida ripresa delle proprie attività

·       Premi proporzionali: I premi assicurativi devono essere proporzionati al rischio specifico dell'area, della vulnerabilità dei beni assicurati e delle attività dell'impresa

·       Decorrenza: per le Imprese già assicurate per le garanzie catastrofali a decorrere dalla prima ricorrenza di pagamento; per le Imprese non assicurate 31.12.2024 (in attesa decreti attuativi; per le Compagnie Assicurative entro 90 giorni dalla data di emanazione del Decreto

Il governo, tramite un decreto ministeriale, potrà aggiornare valori dello scoperto, premi, e altre modalità operative per l'implementazione dell'obbligo.

L’obbligo di contrarre delle compagnie non è illimitato, ma ogni anno le imprese di assicurazione dovranno definire loro limite di tolleranza al rischio, che superato, porterà alla cessazione dell’assunzione di ulteriori rischi nell’intero territorio nazionale.

Conseguentemente la scelta di ricorrere ad Allianz, primo player assicurativo mondiale con rating S&P AA, potrà meglio soddisfare le migliori aspettative degli Associati.

 

Sanzioni:

·       In caso di mancata assicurazione, l’impresa non potrà accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie di origine pubblica.

·       Le sanzioni pecuniarie a carico delle Compagnie inadempienti per mancato rispetto dell’obbligo assicurativo variano tra 100.000 e 500.000 euro

 

 

La sintesi è stata sviluppata sulla bozza del Decreto Attuativo che, in fase di emanazione, potrebbe modificare i contenuti.

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